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STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SCOPO
- DURATA
Art. 1
1. E’
costituita l’organizzazione di volontariato denominata:

( acronimo:
), qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede in Roma
alla via San Quintino 47.
3. I contenuti e la struttura
dell’Associazione sono democratici.
4. L’Associazione farà uso, nelle
comunicazioni rivolte al pubblico, del
segno distintivo e della
denominazione appresso riportate seguite sempre dalla locuzione “
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dall’acronimo “ONLUS”:

Acronimo:
Art. 2
1. L’Associazione si configura
quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà
sociale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei
limiti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, di tutte le altre leggi
regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e del presente statuto.
Lo statuto vincola alla sua
osservanza gli aderenti dell’Associazione.
2.
L’Associazione ha per scopo:
·
Difendere i diritti degli “Anziani Fragili” (( Anziani di
età avanzata o molto avanzata che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche: disabilità, presenza di
sindromi geriatriche (cadute, piaghe da decubito, delirium ecc.), comorbilità
(compresenza di molteplici patologie)) , dei malati di Alzheimer e
delle loro famiglie;
·
Essere costante stimolo per le Istituzioni;
·
Sensibilizzare l’opinione pubblica e far
conoscere la malattia e tutte le necessità dei pazienti che ne sono affetti;
·
Promuovere la ricerca e sollecitare il
volontariato;
·
Sostenere gli Anziani Fragili, i malati di
Alzheimer e le loro famiglie;
·
Promuovere Congressi, Eventi formativi, la
pubblicazione di libri, articoli e comunque la diffusione di notizie atte alla
sensibilizzazione ed all’aggiornamento delle problematiche inerenti l’Anziano
Fragile e la Malattia
di Alzheimer.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente
connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs.4-12-1997 n.460 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali,
l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in
locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con
altre associazioni e/o terzi in genere.
TITOLO II
SOCI
Art. 3
1. All’Associazione possono
aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di
cui all’articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell’Associazione
coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda,
verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione
annualmente stabilita dall’Assemblea.
3. I soci hanno i diritti di
informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere
eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere
in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.
4. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del
presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare
le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea. I soci si impegnano a
svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per
la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi
sociali e ad essi soci consensualmente assegnata .
5. Al volontario possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata,
entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.
Art. 4
1. La qualità di socio si perde
per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato
Direttivo.
2. La qualità di socio si perde
inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi
in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello
spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della
perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un
provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata all’interessato.
TITOLO III
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5
1. Gli organi dell’Associazione
sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il vice-Presidente
e) il Segretario-Tesoriere
2. Tutte le cariche associative
sono elettive e gratuite.
ASSEMBLEA
Art. 6
1. L’Assemblea è composta da
tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del
Comitato Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per
l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga
necessario.
La convocazione può avvenire
anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve
provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea
devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera semplice, postale
o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione,
ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito
entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il
giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché
l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro
luogo, purché in Italia.
2. Spetta all’Assemblea:
-
in sede ordinaria:
a) deliberare sul bilancio
preventivo e consuntivo;
b) esaminare ed approvare gli
indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
c) deliberare sulle convenzioni
tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;
d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo
determinandone il numero;
e) stabilire l’ammontare della
quota associativa annuale;
- in sede straordinaria :
f) deliberare sulle proposte di
modifica dello statuto;
g) deliberare sulla
trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
h) deliberare su ogni altro
argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine
del giorno.
3. Hanno diritto di intervenire
all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di
associazione.
4. I soci possono farsi
rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del
Comitato Direttivo.
5. Ogni socio può ricevere al
massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
Art. 7
1. L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice
Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente
dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto
di intervento all’Assemblea.
Art. 8
1. L’Assemblea è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la
metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando
siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza,
fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto
favorevole di almeno due terzi degli associati. L’eventuale scioglimento
anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve
essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati.
3. Le deliberazioni
dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea e dal Segretario.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
1. Il Comitato Direttivo è eletto
dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di
tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra i soci.
2. I membri del Comitato
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato
Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che
nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
3. Il Comitato Direttivo elegge
nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il
Segretario/Tesoriere. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla
composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle
Assemblee e del Comitato Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del
Comitato Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore
dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.
5. I membri del
Comitato Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.
Art. 10
1. Il Comitato Direttivo è
convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera semplice, postale
o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione,
quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un
terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare
all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’avviso deve contenere il
giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
2. Il Comitato Direttivo è
presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente,
ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Comitato sono
validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le
deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della
riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11
1. Al Comitato Direttivo spetta
l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione,
nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento
degli scopi dell’Associazione.
2. Al Comitato Direttivo spetta
inoltre:
a) eleggere il Presidente e il
Vice Presidente;
b) nominare tra i suoi componenti
il Segretario/Tesoriere;
c) amministrare le risorse
economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al
riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni
esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del
successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) redigere i regolamenti interni
per il funzionamento dell’Associazione;
f) indire adunanze, convegni,
ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione
dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che
regionale o nazionale;
i) decidere sull’ammissione e la
decadenza dei soci;
l) deliberare in ordine
all’assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 3, comma
4, della legge 266/91;
m) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze
e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari
benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei
quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 3,
comma 3.
PRESIDENTE
Art. 12
1. Il Presidente, che è anche
Presidente dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente
l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione
delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal
Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni
dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento
le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di
ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti
correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie
operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e
stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e
finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata di altro componente
il Comitato.
5. Al Presidente compete la
tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può
adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con
l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
VICE PRESIDENTE
Art. 13
Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo
stesso attribuite.
SEGRETARIO/TESORIERE
Art. 14
1. Il Segretario/Tesoriere,
nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle
sue funzioni e dura in carica per tre anni.
2. Al Segretario/Tesoriere
compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato
Direttivo.
3. Il Segretario/Tesoriere cura
la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e
cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che
prestano attività di volontariato.
4. Al Segretario/Tesoriere spetta
il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
5. Sovrintende e sorveglia la
gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il
rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate
dal presente statuto.
Deve redigere la relazione all’Assemblea relativamente ai
bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.
TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE
Art. 15
1. Le entrate dell’Associazione
sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello stato, di
enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi
internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 16
L’esercizio finanziario ha inizio
il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato
Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di
depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima
della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla
relazione sulla gestione accompagnata da quella del Segretario/Tesoriere.
Dal bilancio devono risultare i
beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di
gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno
essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in
attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO
Art. 17
1. Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate
dall’art. 8 punto 2.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina
di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Art. 18
1. In caso di scioglimento
dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma
saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in
identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge 266/91.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 19
1. L’Associazione, come previsto
dall’art.3 comma 4 della Legge 11 Agosto 1991, n.266, può assumere dei
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare attività da essa svolte.
Art. 20
1. La quota associativa a carico
degli aderenti è stabilita dall’Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile
né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il
pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono
elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 21
Per quanto non previsto dal
presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in
materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza
fini di lucro.
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